SEA WOLVES VIRTUAL MILITARY COMMAND
CODICE UNIFORME DI DIRITTO MILITARE
Secondo aggiornamento del 2/18/2003
Italiano
Ogni azione disciplinare di competenza del Comando Militare dei Sea Wolves sarà intrapresa previo invio di un rapporto di “denuncia” che si trova sui siti della flotta. Il formulario da compilare viene automaticamente inviato all’ufficio del JAG.
I. DISPOSIZIONI GENERALI
A. DEFINIZIONI
(1) Chief Judge Advocate General (CJAG) significa “Giudice in capo della Procura Generale del Comando Militare-Virtuale dei Sea Wolves”.
(2) Un “Officer in Charge” cioè Ufficiale in Carica, è un Ufficiale facente parte del Comando Militare-Virtuale dei Sea Wolves nominato tale dall’appropriata autorità.
(3) "Superior commissioned officer" è un Ufficiale Commissionato Superiore per grado di comando.
(4) “Cadett” cioè Cadetto, è un ufficiale in fase di addestramento presso il Comando Militare-Virtuale dei Sea Wolves.
(5) “Accuser” cioè Accusatore, è una persona che firma e presta giuramento alle accuse, oppure una qualsiasi persona che permette ad una altra che ha interessi diversi da quello ufficiale del processo dell’accusato, a firmare e prestare giuramento alle suddette accuse.
(6) Il Giudice Militare “Military Judge” è un ufficiale addetto ad una generale o speciale corte marziale.
(7) “Commanding Officer” ovvero Ufficiale Comandante è un qualsiasi ufficiale del Comando Militare-Virtuale dei Sea Wolves legittimato ad avere funzioni di comando su un altro membro dei Sea Wolves in base alla scala gerarchica.
(8) Un Ufficiale della Procura Militare "Judge Advocate General" (JAG) è un qualsiasi Ufficiale dei Sea Wolves incaricato di tale ufficio.
(9) Il termine “Record”, ovvero “registro”, quando riferito ad un procedimento di corte marziale deve essere inteso come un documento ufficiale trascritto, un resoconto scritto od un rapporto automatico (log).
(10) Ciascun membro appartenente al Comando Militare-Virtuale dei Sea Wolves è soggetto al codice universale di giustizia militare dei Sea Wolves.
(11) Un Giudice incaricato di presiedere una corte marziale dovrà essere un membro del Comando Militare-Virtuale dei Sea Wolves con il grado non inferiore a quello Contrammiraglio (Rear Admiral Lower Half) o a quello di Generale di Brigata.
II. SANZIONI NON GIUDIZIALI PER UFFICIALI ADDETTI AL COMANDO
Il procedimento deve essere presieduto dal Comandante di Flotta (FC) o dal Comandante
di Compagnia o da qualsiasi altro ufficiale di grado superiore all’accusato,
e ristretto alle seguenti limitazioni.
La pena massima che può essere inflitta è di quattordici (14) giorni di sospensione dal servizio presso il Comando Militare-Virtuale dei Sea Wolves.
Si può aggiungere la perdita di punti di promozione non eccedente la media di un (1) mese , media riferita agli ultimi tre (3) mesi di servizio prestati. Tale sottrazione di punti sarà riportata sulla pagina Rooster ( di punteggio) dell’accusato.
In ogni caso l’udienza deve avvenire alla presenza di un ufficiale del JAG convocato.
In caso di assenza del Comandante di Flotta o del Comandante di Compagnia, l’udienza può essere presieduta dall’Ufficiale in seconda (XO).
Un Ufficiale del JAG sarà presente ad ogni udienza in qualità di osservatore, ed anche al fine di registrare gli eventi. Le registrazioni verranno custodite presso la Procura Militare per un periodo non inferiore a novanta (90) giorni.
Un Ufficiale sotto punizione il quale, grazie a questo articolo, dovesse ritenere la punizione ingiusta o sproporzionata rispetto all’offesa perpetrata potrà appellarsi all’autorità superiore o, direttamente, alla Procura Militare. L’appello dovrà essere deciso velocemente. La punizione rimarrà tale fino al momento in cui l’autorità superiore non si sarà pronunciata a riguardo.
In caso di appello, il Procuratore Generale riunirà una commissione incaricata di effettuare una investigazione completa sull’accaduto con la presentazione a tale commissione dei vari reperti.
La commissione non si pronuncerà sulla precedente sentenza, ma affermerà l’effettiva punizione o la sua diminuzione.
Quando il procedimento non giudiziale viene presieduto da un Ufficiale anziano di grado superiore al Comandante di Flotta o di Compagnia, la pena massima che potrà essere inflitta sarà la degradazione fino a due livelli, la sospensione per un periodo non superiore ai trenta (30) giorni. Nell’ipotesi l’accusato sia un membro appena promosso, la riduzione può essere limitata al grado appena precedente.
In ogni caso l’udienza deve avvenire alla presenza di un ufficiale del
JAG convocato.
Sarà compito dell’ufficiale incaricato di presiedere all’udienza, di accertare che una completa indagine sugli eventi sia stata portata a termine prima dello svolgimento dell’udienza.
Le azioni disciplinari prese alla fine di un procedimento non giudiziale potranno essere sospese a giudizio dell’ufficiale che ha presieduto l’udienza.
III. PROCEDIMENTO DI CORTE MARZIALE
(1) Dovrà essere composta da non meno di tre (3) giudici.
(2) La massima pena inflitta potrà essere il congedo dal Comando Militare-Virtuale dei Sea Wolves.
(3) Potrà essere convocata solo da un Ammiraglio di Divisione (VADM) o da un Maggiore Generale o da un Ufficiale di grado a questi superiore. In ogni caso chi convoca la corte marziale dovrà appartenere alla catena di comando dell’imputato.
Il Pubblico Ministero dovrà essere il Procuratore Generale (CJAG).
Nessun membro chiamato davanti ad una corte marziale sarà giudicato da un Ufficiale di grado a lui inferiore, se non diversamente disposto dall’Ammiraglio di Flotta dei Sea Wolves(FADM).
Il convenuto dovrà assicurarsi di aver comunicato ogni informazione pertinente alla Procura Militare, al fine di ottenere una piena indagine in merito prima dell’udienza.
Le conseguenti accuse, se ritenute appropriate, saranno emesse dalla Procura Militare, alla chiusura dell’indagine.
Il procuratore generale sarà responsabile per la convocazione e riunione dei giudici della corte marziale, una volta ricevuta la notifica dall’imputato e una volta chiusa l’indagine preliminare.
L’imputato potrà essere difeso da un ufficiale di sua scelta. In caso non venga fornito un nominativo il difensore verrà fornito dalla Procura Militare.
Ogni decisione o sanzione inflitta dalla corte marziale, potrà essere, a discrezione della corte, applicabile ad ogni divisione di cui l’imputato fa parte.
Ogni membro dei Sea Wolves coinvolto in un tale procedimento in qualsiasi modo tenga presente che la corte marziale è una corte chiusa. Per tale motivo viene imposta la segretezza su qualsiasi fatto o atto di cui si venga o si sia venuti a conoscenza prima, durante e dopo il processo.
La corte marziale potrà essere presieduta da un singolo giudice se tale è la volontà dell’imputato, previa approvazione dell’Ufficiale più alto in grado a capo della divisione da cui dipende l’imputato.
IV. IL PROCESSO
1. La corte nominerà un presidente.
2. Ogni prova dovrà essere inviata al presidente prima della riunione della corte, al fine di poter essere ammessa. Il presidente si accerterà che le parti abbiano copia della prova prima del processo.
3. Il presidente sarà responsabile della nomina di un segretario addetto alla registrazione /trascrizione di ogni fase del processo.
4. Il presidente sarà responsabile della redazione e consegna di un rapporto riguardante le conclusioni e deliberazioni della corte a entrambe le parti coinvolte, includendo anche l’ammiraglio di Flotta ed il Procuratore generale.
5. Sarà cura della Procura Militare avvisare l’imputato del suo diritto ad essere rappresentato all’udienza.
6. Le fasi del processo non sono pubbliche. Spetterà tuttavia alla Procura Militare pubblicare la sentenza nel sito del JAG.
V. COMPORTAMENTI ILLECITI
Riguardano ogni azione contraria alle Regole di Ingaggio della divisione di appartenenza.
L’uso di un linguaggio, frasi o di un comportamento considerato non diligente e provocatorio nei confronti di un qualsiasi altro membro dei Sea Wolves.
Dimostrare mancanza di rispetto nei confronti di un membro dei Sea Wolves.
Disobbedire ad un legittimo ordine impartito da un superiore.
La pronuncia di una dichiarazione palesemente falsa o tendenziosa.
Sedizione o incitamento all’ammutinamento.
Mancanza nel compito di mantenere alto il buon ordine e le tradizioni dei Sea Wolves.
L’uso di una qualsiasi forma di imbroglio o di vantaggio conosciuta o sconosciuta, prevista o no dalle regole di ingaggio.
Negligenza al dovere.
Condotta disdicevole per un ufficiale o per un gentiluomo.
VI. PROVVEDIMENTI MISTI
1.Gli Ufficiali della Procura Militare devono far parte del Comando dei Sea
Wolves da non meno di 12 mesi, e vengono distaccati presso il corpo del JAG.
2.Gli Ufficiali della Procura Militare vengono nominati dall’Ammiraglio
di Flotta (FADM) su proposta del Procuratore generale (CJAG).
3.Ogni membro dei Sea Wolves può essere posto in congedo su diretto provvedimento amministrativo fatto dall’Ammiraglio di Flotta (FADM).
4. La commissione d’inchiesta sarà composta da un Ufficiale del primo grado più alto dell’imputato ed apparterà alla sua catena diretta di comando. Inoltre tale ufficiale non dovrà essere stato precedentemente coinvolto nel caso. Farà parte della commissione anche un ufficiale della Procura Militare. Qualora non venga raggiunto un verdetto, il caso verrà passato all’esame del CNO (capo delle operazioni navali) della divisione di cui fa parte l’imputato.
5. Qualsiasi membro posto in congedo da azione amministrativa può appellarsi all’ufficio del Procuratore Generale (CJAG) per ottenere che venga aperta un indagine, con la possibilità di una revisione della decisione, qualora la domanda sia inoltrata per iscritto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento del congedo.
6.Se il Procuratore Generale (CJAG) riceve una richiesta di appello contro un azione amministrativa sarà sua premura aprire un indagine a riguardo e riunire una commissione d’inchiesta composta da tre (3) Ufficiali di grado non inferiore a quello di Contrammiraglio (RDML) o di Generale di Brigata. La commissione fornirà un rapporto sulle sue conclusioni all’Ammiraglio di Flotta (FADM), con copia al CNO della divisione interessata nonché al Procuratore Generale (CJAG).
7. Se le conclusione della commissione d’inchiesta sono in conflitto con quelle dell’Ammiraglio di Flotta (FADM) e nessu accordo viene raggiunto per soddisfare le parti, una corte marziale dovrà essere riunita rinviando l’interessato a giudizio con le accuse originarie.
8.Ciascun membro che pensi di aver ricevuto un trattamento impari è
libero di stilare un rapporto al competente ufficio della Procura Militare,
tramite l’apposito formulario automatico presente nel sito del JAG. La
Procura da parte sua provvederà ad informare la catena di comando e ad
assistere il richiedente nei modi previsti.